Tassa di Lusso Unità da diporto Estratto D.L. e Pagamento

Estratto del    D.L. 6-12-2011 n. 201 e modalità di pagamento della tassa

 

Convertito in legge, con modificazioni,

dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Modificato ulteriormente da:

- D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,

- L. 24 marzo 2012, n. 27.

- D.L. 2 marzo 2012, n. 16

.…omissis…

Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1.  Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».


2.  Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:


a)  euro 800 per le unità con scafo di lunghezza* da 10,01 metri a 12 metri;


b)  euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza* da 12,01 metri a 14 metri;


c)  euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza* da 14,01 a 17 metri;


d)  euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza* da 17,01 a 20 metri;


e)  euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza* da 20,01 a 24 metri;


f)  euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza* da 24,01 a 34 metri;


g)  euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza* da 34,01 a 44 metri;


h)  euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza* da 44,01 a 54 metri;


i)  euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza* da 54,01 a 64 metri;


l)  euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza* superiore a 64 metri.


*(secondo quanto indicato nella circolare circolare n° 7398 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 maggio 2012, la lunghezza da prendere in riferimento per il calcolo della tassa, è data, per le unità marcate CE, minori, o  pari  a 24 mt, dalla lunghezza LH, mentre per le unità NON marcate CE e maggiori di 24 mt, dalla lunghezza LFT)

 


3.  La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

(il concetto è stato chiarito con circolare n° 7398 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 maggio 2012: Tutte le unità da diporto, il cui rapporto tra la superficie velica, in metri quadrati, di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker e la potenza del motore espressa in Kw non sia inferiore a 0,5. (Se la potenza del motore è espressa in CV, la conversione in Kw, si ottiene dividendo il valore per 1,36).

 


4.  La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti


5.  Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.


5-bis.  La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione.

6.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.


7.  Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.


 Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.


[8.  La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.]


9.  Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.


10.  Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.


11.  È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

a)  velivoli con peso massimo al decollo:

1)  fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

2)  fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

3)  fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

4)  fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

5)  fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

6)  fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

7)  oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

b)  elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

c)  alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

12.  L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.

13.  Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14.  Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

14-bis.  L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.

15.  L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15-bis.  In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


15-ter.  L’addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l’aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all’onere derivante dal presente comma.


 

PAGAMENTO DELLA TASSA DI LUSSO SULLE UNITA' DA DIPORTO

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Provvedimento Agenzia Entrate in PDF

                                                                                Codici per il pagamento in PDF

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 7, del medesimo decreto legge, sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa di comunicazione dei dati identificativi della unità da diporto e delle informazioni necessaria all'attività di controllo

In particolare, nel citato provvedimento è previsto che "Per i contratti di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, per i quali la tassa 'è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articoo".

Per consentire il versamento, mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", della tassa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • 3370 - denominato "tassa sulle unità da diporto - art- 16, comma 2, d.l. 201/2011;
  • 8936 - denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16 comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione";
  • 1931 - denominato "Tassa sulle unità da diporto - art. 16 comma 2, d.l. 201/2011 - interessi";

In sede di compilazione del modello "F24" Versamenti con elementi identificativi" sono indicati:

  • nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici ed il codice fiscale del sggetto versante;
  • nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli importi a debito versati;
  • il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il codice identificativo dell'unità da diporto (siglia di iscrizione);
  • nel caso di contratti di cui all'art. 16, comma 7, del d.l. 7/2011, il campo "elementi identificativi", è valorizzato anche con l'indicazione nei prime 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato "GGGGMM" e nei successivi spazi il codice identificativo del'unità da diporto;
  • il campo "codice", è valorizzato con il codice tributo;
  • il campo "anno di riferimento", è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (ad esempio 1 maggio 2012 - 30 aprile 2012, indicare anno 2012). Nel caso  dei contratti di cui al citato articolo 17, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l'anno di decorrenza indicato nel contratto.

 

1. Modalità di versamento e di comunicazione dei dati necessari al controllo

1.1 La tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall’articolo 16, commi da 2 a·10 e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con·modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,·è versata mediante il modello di pagamento F24 versamenti con elementi·identificativi”.

1.2 I dati e le informazioni necessarie all’attività di controllo sono contenuti nei·modelli di pagamento indicati al punto 1.1. e al punto 1.4 e si riferiscono ai dati·identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene·effettuato.

1.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici·tributo per il versamento della tassa annuale di cui al punto 1.1 e sono impartite·le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

1.4 I soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati ad eseguire·il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 1.1 effettuano il versamento·mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo·1222, indicando:

a) codice BIC : BITAITRRENT;

b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della·tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice

tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto·1.2);

c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet·della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze·www.rgs.mef.gov.it.

2.·Termini di versamento

2.1 La tassa di cui al punto 1.1 è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile·dell’anno successivo.

2.2 Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

 


Antonio Raffone