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Reg.Cod.Nav. Artt. 302 - 374

 


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 302 - 374

Libro primo

Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo V

Del regime amministrativo delle navi

Capo I

Dell' ammissione della nave alla navigazione

Sezione I

Dell' individuazione della nave

Art. 302 - Distinzione fra navi maggiori e navi minori

1. Agli effetti del secondo comma dell' articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all' equipaggio siano atte a navigazione di altura.

2. Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all' equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.

3. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.

Art. 303 - Procedura per la distinzione

1. L' iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti è determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall' articolo 148 del codice dall' autorità consolare.

2. A tale fine, nel richiedere l' iscrizione, il proprietario deve presentare all' ufficio del porto presso il quale intende ottenere l' iscrizione stessa:

1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all' equipaggio;

2) una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.

3. Contro il provvedimento del capo del compartimento o dell' autorità consolare 1 il richiedente può proporre ricorso al ministro.

Art. 304 - Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti

Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l' estero, devono essere munite di autorizzazione dell' autorità marittima secondo le norme stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l' ufficio d' iscrizione.

Art. 305 - Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all' estero

La stazzatura della nave eseguita all' estero a norma del secondo comma dell' articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell' approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l' estero.

Art. 306 - Esami per periti stazzatori

1. Possono conseguire l' abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell' articolo 138 del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l' ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalità stabilite, in via generale, dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Il ministro predetto determina altresì in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalità degli esami.

3. Quando nella circoscrizione del compartimento non vi è un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l' ammissione all' esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attività tecnica.

Art. 307 - Rilascio dei certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione all' esercizio delle funzioni di perito stazzatore sono rilasciati dal capo del compartimento.

Art. 308 - Indicazione dei segni d' individuazione sullo scafo delle navi maggiori

1. Il nome della nave e quello del luogo dell' ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata.

2. Il nome del luogo d' iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave.

3. Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.

Art. 309 - Indicazione dei segni d' individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti

1. Il numero d' iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

2. Tale numero è preceduto dalla sigla dell' ufficio di iscrizione stabilita dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 310 - Società autorizzate a possedere navi italiane

1. Agli effetti dell' articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani.

2. La prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle società in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle società in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l' amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.

Art. 311 - Elenco delle società autorizzate

1. La società che richiede l' autorizzazione prevista dell' articolo 143 del codice deve inoltrare al ministro dei trasporti e della navigazione domanda corredata dei documenti, rilasciati dall' autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall' articolo precedente.

2. La società che richiede l' equiparazione prevista dall' articolo 144 del codice deve inoltrare al ministro dei trasporti e della navigazione domanda corredata dall' atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché da documenti, rilasciati dall' autorità competente, dai quali risulti che la sede dell' amministrazione o l' oggetto principale dell' impresa è nello Stato.

3. L' elenco di cui all' ultimo comma dell' articolo 143 del codice è tenuto presso il ministero dei trasporti e della navigazione, e indica, per ciascuna società autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione ovvero, nel caso di società equiparate a norma dell' articolo 144 del codice, la costituzione o la sede o l' oggetto principale dell' impresa nello Stato

Art. 312 - Istituzioni di carattere privato con personalità giuridica

Agli effetti dell' articolo 143 del codice, tra le società s' intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalità giuridica a norma dell' articolo 12 del codice civile.

Art. 313 - Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi

1. Le matricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell' articolo 146 del codice, dagli uffici locali marittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo.

3. Le matricole si distinguono in:

a) matricola dei piroscafi e delle motonavi;

b) matricola delle altre navi maggiori.

4. Le matricole e i registri sono corredati da rubriche.

Art. 314 - Tipi delle navi

1. Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali.

2. Per le navi addette alla navigazione da diporto è aggiunta la menzione della loro destinazione.

Art. 315 - Documenti per l' iscrizione

1. Per ottenere l' iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall' articolo 303, il proprietario deve presentare all' ufficio presso il quale chiede l' iscrizione i seguenti documenti:

1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l' estratto del registro delle navi in costruzione;

2) il certificato di stazza.

2. Per l' iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all' estero o provenienti da bandiera estera, l' autorità consolare deve trasmettere al ministero dei trasporti e della navigazione:

1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;

2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell' articolo 146 del codice;

3) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all' estero a norma dell' articolo 139 del codice;

4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;

5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave.

2. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3.

3. Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d' iscrizione nell' apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi.

4. L' iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l' approvazione del nome ai sensi dell' articolo 140 del codice.

Art. 316 - Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con numero progressivo e con l' indicazione di nave minore o di galleggiante.

Art. 317 - Designazione di rappresentante del proprietario

1. Il rappresentante del proprietario designato a termine dell' articolo 147 del codice deve consegnare all' ufficio d' iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualità.

2. La dichiarazione è annotata sulla matricola o sul registro d' iscrizione.

Art. 318 - Mancata designazione di rappresentante

1. Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l' ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l' ufficio invita l' interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine.

2. Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l' armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell' iscrizione della nave a norma dell' articolo 422, ultimo comma, l' ufficio promuove, nei modi previsti dall' articolo 320, l' iscrizione nelle matricole dell' ufficio del luogo di domicilio del proprietario.

3. Quando il proprietario non abbia il domicilio in una località in cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l' ufficio d' iscrizione della nave.

4. L' ufficio d' iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell' articolo 147 del codice.

Art. 319 - Domanda di trasferimento

Quando il proprietario chiede il passaggio della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all' ufficio d' iscrizione.

Art. 320 - Modalità della nuova iscrizione

1. Nei casi indicati negli articoli 318, 319 e 422 l' ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all' ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l' estratto della matricola o del registro e il certificato di stazza.

2. Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell' estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero delle nuova iscrizione all' ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricole o sul registro del motivo della cancellazione, nonché dell' ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione.

3. Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull' atto di nazionalità o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.

Art. 321 - Annotazione dell' armamento e del disarmo

1. Sulle matricole e sui registri d' iscrizione delle navi (313) deve farsi annotazione dei dati relativi all' armamento e al disarmo con l' indicazione del luogo e della data, nonché, per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d' equipaggio.

2. Se l' armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell' ufficio d' iscrizione della nave, l' ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinchè siano eseguite le cirrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d' iscrizione.

Art. 322 - Iscrizione nei registri dell' autorità consolare

Per l' iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall' autorità consolare a termini dell' articolo 148 del codice, si osservano le norme per l' iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.

Art. 323 - Atto di nazionalità

L' atto di nazionalità è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 324 - Domanda per il rilascio dell' atto di nazionalità

Per ottenere l' atto di nazionalità il proprietario della nave deve presentare domanda all' ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all' articolo 315, nonché del certificato della potenza dell' apparato motore da rilasciarsi dall' ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell' atto di nazionalità.

Art. 325 - Rilascio e trasmissione dell' atto di nazionalità

1. La direzione marittima compila l' atto di nazionalità a norma dell' articolo 150 del codice e lo trasmette all' ufficio di iscrizione della nave.

2. L' ufficio d' iscrizione riporta sulla matricola l' indicazione della data e del numero dell' atto di nazionalità; annota sull' atto stesso il numero di matricola nonché le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l' atto al proprietario o all' armatore o al comandante della nave.

3. Se l' atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l' autorità marittima mercantile che lo rilascia ne informa l' autorità doganale del luogo di iscrizione.

Art. 326 - Licenza delle navi e dei galleggianti

La licenza delle navi minori e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 327 - Rinnovazione dell' atto di nazionalità

L' atto di nazionalità e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono più contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.

Art. 328 - Documenti per la rinnovazione dell' atto di nazionalità

1. Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione dell' atto di nazionalità, il proprietario deve presentare all' ufficio di iscrizione i seguenti documenti:

1) l' atto di nazionalità da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;

2) l' estratto di matricola della nave;

3) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio del nuovo atto di nazionalità;

4) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave;

5) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento della stazza.

2. L' ufficio d' iscrizione trasmette alla competente direzione marittima i documenti, allegando nel caso di nazionalità la copia del processo verbale di cui all' articolo 383, e nel caso di cambiamento del nome, comunica gli estremi della approvazione ministeriale.

Art. 329 - Documenti per la rinnovazione della licenza

Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare all' ufficio d' iscrizione i seguenti documenti:

1) la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;

2) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza;

3) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave o del galleggiante;

4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galleggiante.

Art. 330 - Aggiornamento delle matricole e dei registri

Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalità o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati.

Art. 331 - Ritrovamento dell' atto di nazionalità o della licenza

L' atto di nazionalità o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell' ufficio d' iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.

Art. 332 - Visto annuale sulla licenza

La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell' autorità marittima mercantile che l' ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse

Art. 333 - Contenuto del passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale;

2) nome, tipo e stazza, ufficio d' iscrizione;

3) nome del proprietario e dell' armatore;

4) durata della sua validità;

5) motivo del rilascio.

3. Se la nave è sprovvista di ruolo d' equipaggio, il passavanti provvisorio deve contenere anche l' elenco delle persone dell' equipaggio con l' indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso.

Art. 334 - Contenuto della licenza provvisoria

La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonché l' elenco delle persone dell' equipaggio con l' indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.

Art. 335 - Ritiro dei documenti provvisori

Al momento del rilascio dell' atto di nazionalità o della licenza, l' autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.

Art. 336 - Atti di nazionalità e licenze di navi cancellate dai registri

L' atto di nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell' ufficio d' iscrizione.

Art. 337 - Bandiera delle navi mercantili

1. La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l' altezza eguale ai due terzi della larghezza.

2. La bandiera nazionale è alzata all' asta di poppa, o all' estremità del picco o dell' antenna di poppa.

3. Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.

Art. 338 - Uso della bandiera in navigazione

In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l' ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.

Art. 339 - Uso della bandiera in porto

1. In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennità civili e quando viene ordinato dall' autorità marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole.

2. Durante al sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall' autorità marittima.

3. La bandiera deve essere altresì alzata all' entrata nei porti e alla uscita, nonché durante i movimenti in porto.

Art. 340 - Uso della bandiera da parte delle navi estere

Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all' entrata nei porti e all' uscita, nonché durante i movimenti in porto e quando viene ordianto dall' autorità marittima mercantile.

Art. 341 - Uso della bandiera di Stato estero

1. L' uso da parte delle navi nazionali della bandiera di Stati esteri all' entrata nei rispettivi porti o all' uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali è regolato, a condizione di reciprocità, dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell' albero poppiero o all' asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana.

2. Nelle feste nazionali e nelle solennità civili di uno Stato estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all' autorità consolare per l' uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.

Art. 342 - Vendita giudiziale di navi e di carati di proprietà di stranieri

Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall' ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero società o enti italiani autorizzati a norma dell' articolo 143 del codice o stranieri e società equiparati a norma dell' articolo 144 del codice stesso.

Art. 343 - Processo verbale di demolizione

La demolizione della nave o del galleggiante deve risultare dal processo verbale compilato dall' autorità marittima mercantile ovvero dall' autorità consolare del luogo dove è avvenuta.

Art. 344 - Indagini in caso di perdita presunta

1. Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un galleggiante, l' ufficio d' iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armatori, agli assicuratori e a chiunque ritenga in grado di darne notizia.

2. Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall' articolo 162 del codice, l' ufficio predetto ne redige processo verbale.

Art. 345 - Cancellazione dai registri

La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:

1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall' autorità marittima mercantile ovvero dall' autorità consolare;

2) per la demolizione, in base al relativo verbale;

3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera;

4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell' autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.

Art. 346 - Commissione per le riparazioni e per le demolizioni

1. La commissione prevista dall' articolo 161 del codice è composta da un ufficiale di porto, da un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento. Quando si tratti di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d' ascia.

2. Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale.

3. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.

Art. 347 - Stivaggio delle navi

1. L' autorità marittima mercantile o quella consolare ha facoltà di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.

2. Le visite e le ispezioni per l' accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l' accertamento delle condizioni di navigabilità.

3. Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l' autorità marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.

4. Tali autorità possono rifiutare le spedizioni alla nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.

Art. 348 - Visite ed ispezioni alle navi

Fermo il disposto del primo comma dell' articolo 166 del codice, all' accertamento delle altre condizioni previste dall' articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.

Art. 349 - Modello

Il ruolo di equipaggio è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 350 - Numerazione

1. I ruoli di equipaggio sono numerati dal ministero dei trasporti e della navigazione.

2. La numerazione, giunta al numero diecimila, è rinnovata; tutti i ruoli, compresi dall' uno al diecimila, formano una serie.

3. Le serie prendono un numero progressivo.

Art. 351 - Distribuzione dei ruoli

1. Il ministero dei trasporti e della navigazione provvede all' invio dei ruoli di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari.

2. Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un registro conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Altrettanto fanno gli uffici circondariali verso l' ufficio compartimentale e gli uffici di porto verso l' ufficio circondariale da cui dipendono.

4. I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio, al sommo d' ogni mezzo foglio, dal comandate del porto o dall' autorità consolare.

5. Nella prima pagina del ruolo deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto o dalla autorità consolare, attestante il numero delle pagine di cui il ruolo si compone, il nome, il tipo, l' ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

Art. 352 - Consegna

1. Gli uffici marittimi, all' atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 353 - Fogli supplementari

Qualora, nel periodo di validità, sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo di ufficio e la firma del funzionario che ha rilasciato i fogli supplementari.

Art. 354 - Durata del ruolo

1. La durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni, dalla data del rilascio.

2. Allo spirare di questo termine gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.

3. Il ruolo ritirato è trasmesso alla cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all' ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.

4. I ruoli rilasciati dall' autorità consolare, dopo decontati, sono conservati presso l' ufficio di compartimento designato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 355 - Proroga della validità del ruolo

1. Qualora la nave alla data di scadenza del ruolo si trovi all' estero e l' ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validità del ruolo è prorogata, con annotazioni dell' ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo.

2. In tal caso l' ufficio consolare che pone l' annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all' ufficio che ha rilasciato il ruolo.

Art. 356 - Annotazioni relative all' armamento e al disarmo

1. L' annotazione dell' armamento della nave si effettua all' atto dell' imbarco dell' equipaggio; quella del disarmo all' atto dello sbarco di tutto l' equipaggio.

2. Il ruolo della nave in disarmo è custodito dall' ufficio di porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validità del ruolo stesso.

Art. 357 - Annotazioni relative alle persone arruolate

1. Relativamente all' indicazione di cui al n. 5 dell' articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d' iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d' ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c e d del secondo comma dell' articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all' arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenute e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione.

2. Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell' applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice.

3. I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.

Art. 358 - Firma delle annotazioni

Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall' autorità che le esegue.

Art. 359 - Ricostituzione del ruolo

1. Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l' ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie informazioni dall' armatore della nave e dalle autorità marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.

2. Il ruolo così ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 360 - Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo

L' autorità cha accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell' articolo 199 del codice deve darne notizia all' ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all' articolo precedente.

Art. 361 - Ritrovamento del ruolo

Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all' autorità marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara, che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.

Sezione II

Dei libri di bordo

Art. 362 - Forma e vidimazione

1. I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati con timbro d' ufficio, dal comandante del porto o dall' autorità consolare.

2. Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l' ufficio d' iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.

Art. 363 - Tenuta

I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.

Art. 364 - Presentazione

I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell' autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.

Art. 365 - Ritiro e custodia

1. Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d' iscrizione, a norma dell' articolo 163 del codice, l' autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all' ufficio d' iscrizione della nave.

2. Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l' autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all' articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all' ufficio d' iscrizione della nave.

Art. 366 - Libri provvisori

1. Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.

2. Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all' autorità marittima o a quella consolare.

3. Queste redigono, in calce al libro provvisorio e dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all' ufficio d' iscrizione della nave.

Art. 367 - Sostituzione dei libri provvisori

1. Dopo la redazione del processo verbale, di cui all' articolo precedente, l' autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia un nuovo libro.

2. Il libro di bordo provvisorio è trasmesso per la custodia all' ufficio d' iscrizione della nave.

3. Quando l' autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d' ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l' obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.

Art. 368 - Sequestro

1. L' autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia all' autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.

2. In tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.

Art. 369 - Inventario di bordo

1. L' inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall' autorità marittima mercantile o da quella consolare.

2. Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull' inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.

3. Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell' inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati alla visita, i quali ne fanno annotazione sull' inventario stesso; tale annotazione è vistata dalla autorità marittima mercantile o da quella consolare.

4. Per le navi non soggette a visita, la verifica dell' inventario deve essere fatta ogni due anni.

5. La copia dell' inventario di bordo, agli effetti dell' articolo 621 del codice, è vistata, all' atto della compilazione nonché delle successive variazioni, dall' autorità marittima mercantile o da quella consolare.

6. Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero dal titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Art. 370 - Giornale generale e di contabilità

1. Il giornale generale e di contabilità deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso.

2. Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall' articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:

1) la qualità e la quantità complessiva del carico;

2) le cause che hanno prodotto variazioni all' inventario di bordo (369);

3) l' inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;

4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell' equipaggio o dei passeggeri deceduti;

5) il conto delle retribuzione dovute alle persone dell' equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;

6) le azioni di merito compiute dalle persone dell' equipaggio o dai passeggeri;

7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell' equipaggio e ai passeggeri;

8) le riduzioni che per forza maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;

9) i prestiti contratti;

10) il pegno o la vendita delle cose caricate;

11) tutto ciò che concerne l' ufficio del comandante, che riguarda l' interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.

Art. 371 - Giornale di navigazione

1. Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell' articolo 174 del codice.

2. Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; è scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed è vistato dal comandante.

Art. 372 - Giornale di carico

Terminato l' imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell' articolo 174, quarto comma, del codice, sul giornale di carico devono essere completate con la data e con la firma dell' ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.

Art. 373 - Contenuto del giornale di macchina

1. Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti.

2. La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici, delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione è fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo.

3. La prima parte del giornale è compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle annotazioni che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno. Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia.

4. Nella prima parte devono essere altresì annotati:

1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l' ora corrispondente, letta, in ore e minuti primi, all' orologio di macchina;

2) l' eventuale rilievo di diagrammi indicatori;

3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell' avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella seconda parte del giornale;

4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonché i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali;

5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utili porre in evidenza.

5. Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza.

6. Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l' eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale è in uso.

7. Nella seconda parte devono essere altresì annotati:

1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso;

2) le visite periodiche occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate;

3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari;

4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza.

8. Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate.

9. Ogni rapporto del direttore di macchina deve essere datato e sottoscritto, nonché vistato dal comandante.

Art. 374 - Giornale radiotelegrafico

1. Il giornale radiotelegraficoè scritto dal marconista ed è vistato dal comandante.

2. In esso devono essere annotati i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonché qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.


Antonio Raffone