L'etichettatura
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L'ETICHETTATURA
Le Pescherie, come gli altri punti vendita, sono soggette alla normativa dell'etichettatura, come indicato dal Regolamento Cee 2065/2001 e del Reg. 404/2011, art. 68.
Si premette che il nome scientifico delle specie va sempre indicato, come previsto dall'art. 68 del Reg. Cee 404/2011, in alternativa all'indicazione della denominazione scientifica sulle etichette, è possibile esporre un cartellone, un poster, con l'indicazione di tutte le specie con l'indicazione a che nome scientifico corrisponde. a titolo di esempio:
........Orata: Sparus Auratus........Palamita: Sarda Sarda........Tonno: Thunnus Thynnus.......
E' possibile scaricare qui lo stampato, delle denominazioni scientifiche compresi i codici Alpha 3
in formato Word, o in (con il formato word, è possibile completare i campi mancanti)
Le etichette devono riportare in maniera chiara e leggibile i seguenti dati:
- Nel caso di prodotto fresco pescato in Mare, si deve indicare la dicitura del Mare/Oceano e il nome comune della specie:
NOME COMUNE PRODOTTO (es. SARDINA) -·· €.........../KG - PESCATO MAR...........
- Nel caso di miscugli di specie, tipo la frittura mista, devono essere indicate tutte le specie contenute nel miscuglio, si può allegare all'etichetta, un elenco delle specie contenute:
PESCATO MAR...............
FRITTURA MISTA(ved.elenco)
€.........../KG
La Frittura mista è composta da:
- Zerri, Merlani, Naselli, ecc.........
- Nel caso di prodotto fresco allevato, si deve indicare la dicitura dello Stato in cui è situato l'allevamento e il nome comune del prodotto:
NOME COMUNE PRODOTTO (es. ORATA) - €../KG - ALLEVATO (Stato).....(es.ITALIA)
-Nel caso di prodotto, decongelato, precotto, ecc.,· si deve indicare lo stato fisico del prodotto, lo Stato d'origine dello stesso e il nome comune del prodotto:
NOME COMUNE PRODOTTO (es. CALAMARO) - €.../KG· - ·DECONGELATO (o PRECOTTO, o AFFUMICATO, ecc.) - PROVENIENZA: (es. ITALIA, CINA, Oceano Pacifico, ecc.)
Per quanto riguarda il nome Comune deve essere indicato. quello previsto dal DM 27/3/02.
I nomi di fantasia, quelli dialettali, o altre diciture, possono essere indicate, solo in aggiunta a quanto previsto dai Regolamenti per le etichette.
Antonio Raffone