Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 447 - 464

Libro terzo

Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione

Titolo unico

Del ricupero e del ritrovamento di relitti

Capo I

Del ricupero

Art. 447 - Denuncia dell' identificazione di relitti

1. La denuncia prevista dall' articolo 501 del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui circoscrizione è stato identificato il relitto e deve contenere la descrizione del relitto, l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dell' identificazione e le altre eventuali notizie.

2. L' autorità marittima mercantile che riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa è presentata per iscritto, il giorno e l' ora in cui è pervenuta all' ufficio; in caso diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette.

3. Della denuncia è presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, nel quale sono successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d' ufficio.

4. Su richiesta dell' interessato, l' autorità marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l' annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.

Art. 448 - Avviso dell' identificazione

1. Un avviso, contenente gli estremi della denuncia, è affisso per sessanta giorni nell' ufficio compartimentale, ed è comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.

2. L' avviso è comunicato per l' affissione a tutti gli uffici compartimentali della Repubblica, che lo restituiranno con la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l' indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse.

3. Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia è data altresì comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri, della denuncia è data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l' aeromobile erano immatricolati.

Art. 449 - Domanda per l' assunzione di ricupero

1. Chi intende assumere, a norma degli articoli 501 e 504 del codice, il ricupero di un relitto di mare, deve farne domanda al capo del compartimento nella cui circoscrizione si trova il relitto da ricuperare.

2. Qualora la domanda sia fatta da chi non ha per primo presentato la denuncia di identificazione del relitto, l' autorità marittima mercantile invita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza in caso di concorso, a norma dell' articolo 501 del codice, a dichiarare entro un termine non superiore a sessanta giorni se intendano assumere il ricupero. Trascorso tale termine, gli interessati che non abbiano presentato la relativa domanda, decadono dal diritto e la preferenza prevista dall' articolo 501 del codice si stabilisce unicamente fra quelli che hanno presentato domanda.

3. Delle domande di ricupero presentate all' autorità marittima mercantile è data notizia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.

Art. 450 - Autorizzazione per l' esecuzione del ricupero

1. Il capo del compartimento, prima di dare l' autorizzazione all' esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante:

a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero;

b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero;

c) l' assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero;

d) l' assunzione dell' obbligo di rimuovere i relitti divenuti di intralcio alla navigazione, salva l' applicazione dell' articolo 73 del codice;

e) l' elezione del domicilio legale nel comune dova ha sede l' ufficio compartimentale.

2. Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso può essere prorogato per fondati motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento può revocare l' autorizzazione.

3. L' autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell' articolo 448 e sono comunicate all' autorità doganale.

4. Qualora si proceda al ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell' ufficio di porto locale ovvero dell' autorità doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acqueo in cui si procede al ricupero.

Art. 451 - Costituzione del comandante della nave a capo ricuperatore

1. Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all' articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare.

2. Della dichiarazione del comandante è data dall' autorità marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata quando questa è nazionale o, se è straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.

Art. 452 - Cessazione del ricupero operato da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari

1. Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all' esecuzione del ricupero, indicando altresì se ai proprietari è stata fatta consegna delle cose ricuperate.

2. Analogamente al capo del compartimento dev' essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna delle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell' articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla consegna medesima.

Art. 453 - Consegna delle cose ricuperate all' autorità marittima

1. L' autorità marittima mercantile che a norma dell' articolo 502 del codice riceve in consegna le cose ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare.

2. Il proceso verbale deve contenere:

a) la descrizione degli oggetti ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi;

b) l' indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero;

c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l' intervento di un funzionario dell' amministrazione doganale e quando occorra con l' assistenza di un perito;

d) l' indicazione del grado di conservabilità delle cose ricuperate.

3. Il processo verbale è sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se è intervenuto, dal funzionario dell' amministrazione doganale e dall' autorità marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia è rimessa a chi ha fatto consegna delle cose ricuperate, un' altra conservata nell' ufficio dell' autorità che lo ha compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.

Art. 454 - Assunzione del ricupero da parte dell' autorità marittima

L' avviso di cui al secondo comma dell' articolo 507 del codice deve essere affisso nell' albo dell' ufficio compartimentale, nonché, quando si tratta di relitti di notevole entità, pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.

Art. 455 - Cessazione del ricupero operato dall' autorità marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari

1. Se, durante il corso delle operazioni compiute dall' autorità marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell' articolo 507 del codice, devono farne dichiarazione all' autorità medesima.

2. Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l' autorità marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate. Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno è rimesso agli interessati e l' altro è conservato presso l' ufficio.

3. Qualora le spese per il ricupero eseguito dall' autorità marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell' articolo 508 del codice, della circostanza è fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari è fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonché della somma eventualmente residuata.

Art. 456 - Compimento delle operazioni di ricupero eseguite dall' autorità marittima

1. L' autorità marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell' articolo 453.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto per la determinazione del valore delle cose ricuperate, dal funzionario dell' amministrazione doganale e dall' autorità marittima mercantile che lo ha compilato.

Art. 457 - Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate

1. All' atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall' autorità marittima mercantile ovvero delle indennità e del compenso spettante al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.

2. L' autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell' amministrazione doganale, facendo constare l' avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale è rimessa al proprietario delle cose ritirate, l' altra è conservata nell' ufficio, e la terza è trasmessa al capo del compartimento.

Art. 458 - Vendita delle cose ricuperate

1. Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell' articolo 508 del codice, l' autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.

2. Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell' articolo predetto, l' autorità marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l' amministrazione del patrimonio o<1> per la contabilità generale dello Stato.

3. L' avviso di cui al predetto articolo 508 del codice è reso pubblico nei modi stabiliti dall' articolo 454. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell' amministrazione doganale.

Art. 459 - Assunzione del ricupero all' estero da parte dell' autorità consolare

1. All' estero, quando ciò sia consentito dall' ordinamento dello Stato nelle cui acque territoriali si trovano navi o aeromobili nazionali naufragati o altri relitti della navigazione, il ricupero di essi può essere assunto dalle autorità consolari, nei casi e con le modalità fissate dal codice per il ricupero nelle acque dello Stato ad opera delle autorità marittime mercantili. L' avviso relativo deve essere inviato al ministero dei trasporti e della navigazione che provvede a farlo pubblicare nell' albo delle capitanerie della Repubblica.

2. In tal caso la somma ricavata dalla vendita delle cose ricuperate, prevista dal secondo comma dell' articolo 508 del codice, deve essere trasmessa, con i documenti relativi, al ministero dei trasporti e della navigazione, che provvede poi a norma della precitata disposizione.

Capo II

Del ritrovamento dei relitti

Art. 460 - Denuncia del ritrovamento

1. La denuncia di cui all' articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui il relitto è stato ritrovato e le altre eventuali notizie, deve indicare altresì se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.

2. L' autorità marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell' articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale è trasmesso al capo del compartimento.

Art. 461 - Avviso del ritrovamento

Un avviso contenente gli estremi della denuncia è comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non è noto, è affisso per tre mesi nell' ufficio dell' autorità marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia è presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, nel quale è successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita delle cose ritrovate, a norma degli articoli 510 e 511 del codice.

Art. 462 - Consegna delle cose ritrovate all' autorità marittima

L' autorità marittima mercantile che ai sensi dell' articolo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell' articolo 453.

Art. 463 - Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario

1. All' atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante, al pagamento delle spese di custodia, nonché degli eventuali diritti doganali.

2. L' autorità marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell' articolo 457.

3. Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero dei trasporti e della navigazione su conforme proposta del capo del compartimento, può disporre l' abbandono delle cose al ricuperatore o all' inventore.

Art. 464 - Vendita delle cose ritrovate

1. Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell' articolo 511 del codice, l' autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.

2. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell' amministrazione doganale.


Antonio Raffone