Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 534 - 537

Libro sesto

Disposizioni transitorie e complementari

Titolo IV

Regime amministrativo delle navi

Art. 534 - Navi e galleggianti già iscritti

1. Per le navi e i galleggianti, che alla data dell' entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all' articolo 303 entro sessanta giorni dalla data stessa.

2. Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri.

3. Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante è apposta l' indicazione di nave minore o di galleggiante.

Art. 535 - Assegnazione del nome

1. Per le navi maggiori di stazza lorda inferiore alle cinquecento tonnellate, alle quali è stato assegnato il nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare al ministero dei trasporti e della navigazione domanda per la conferma o il cambiamento del nome.

2. Se la domanda non è presentata entro il termine prescritto, il ministero dei trasporti e della navigazione può disporre d' ufficio l' assegnazione del nome, quando sia necessario a termini dell' articolo 140 del codice.

3. Per le navi minori di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle venticinque in ogni altro caso, alle quali è stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve entro sei mesi dalla data stessa presentare all' ufficio di iscrizione la domanda di cui al primo comma del presente articolo.

4. Se la domanda non è presentata entro il termine prescritto s' intende che il proprietario abbia rinunziato all' assegnazione del nome.

Art. 536 - Sigla dell' ufficio d' iscrizione delle navi minori e dei galleggianti

Sulla navi minori e sui galleggianti l' indicazione della sigla dell' ufficio d' iscrizione, di cui al secondo comma dell' articolo 309 deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall' entrata in vigore del decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.

Art. 537 - Rappresentante del proprietario

1. Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell' articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all' articolo 317 del presente regolamento.

2. In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.


Antonio Raffone