REG. CEE 43/2009
- Dettagli
- Visite: 11446
REGOLAMENTI - 16/01/2009 , n. 43 - 09/43/CE - Gazzetta UE 26/01/2009 , n.21 Epigrafe REGOLAMENTO (CE) N. 43/2009 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2009 che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20, visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, in particolare l'articolo 2, visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale, in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica, in particolare gli articoli 4 e 8, visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia, in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale, in particolare gli articoli 3 e 5, visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord, in particolare gli articoli 6 e 9, visto il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004, in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 12, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/ 2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/ 2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento. (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. (4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca. (6) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca, del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale , del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, del regolamento (CE) n. 850/ 98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, del regolamento (CE) n. 1434/ 98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto, del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori, del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e del regolamento (CE) n. 1359/ 2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde. (7) È opportuno precisare che il presente regolamento si applica qualora organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica siano venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita per qualsiasi finalità. (8) Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema di gestione dei limiti di cattura dell'acciuga nella zona CIEM VIII. È opportuno che la Commissione fissi i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga. (9) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo della pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona IIa. (10) Il presente regolamento dovrebbe stabilire e ripartire una serie di nuove possibilità di pesca per le razze nelle zone VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII e IX. Per la ripartizione di queste nuove possibilità di pesca occorrerebbe definire un metodo basato su criteri obiettivi, tenendo presenti gli interessi di ciascuno Stato membro interessato. A tal fine, appare opportuno tener conto, per ciascuno Stato membro interessato, degli sbarchi di queste specie in dette zone nel corso di un periodo recente e sufficientemente rappresentativo. (11) Alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente, a titolo di misura transitoria, lo sforzo di pesca per talune specie di acque profonde. (12) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/ 2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o alle limitazioni dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate. (13) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. (14) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia, le isole Faerøer e la Groenlandia. (15) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, a decorrere dalla data di adesione, gli accordi precedentemente conclusi da tale paese, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dalla Comunità. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato per determinate specie l'introduzione di una serie di misure per il 2009, compresa la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione e di controllo correlate. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. Per contribuire efficacemente alla conservazione degli stock ittici e in attesa dell'adozione dei pertinenti atti del Consiglio per il recepimento di tali misure nella normativa comunitaria, è necessario inserirle nel presente regolamento. (16) Nella riunione annuale del 2008 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse soggette alla giurisdizione di tale organizzazione. (17) Nella riunione annuale del 2008 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per due stock ittici supplementari e una misura di conservazione per proteggere l'ecosistema marino vulnerabile in seguito alla risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla pesca sostenibile nella zona della convenzione SEAFO. Queste misure sono state convenute dalla Comunità sulla base di un mandato di negoziazione del Consiglio e con il contributo degli Stati membri e dei rappresentanti del settore presenti alla riunione annuale. Queste misure dovrebbero essere vincolanti per la Comunità a partire dal 2009. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario. (18) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario. (19) Nel 2008 alcuni sistemi alternativi di gestione dello sforzo basati su massimali di chilowatt-giorni sono stati autorizzati a determinate condizioni in prospettiva della successiva generalizzazione di tale sistema. Nel 2009 dovrebbe essere effettuato un passaggio generale alla gestione basata sui massimali di chilowatt-giorni per le limitazioni dello sforzo legate al piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco, mentre, sempre nel 2009, il sistema attuale dovrebbe essere mantenuto nell'ambito di altri regimi di sforzo, con la possibilità di introdurre il sistema dei chilowatt-giorni a discrezione dello Stato membro. (20) Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee riguardanti l'utilizzo dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo. (21) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 509/ 2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. (22) Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la passera di mare e la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento. (23) Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione. (24) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. (25) Sulla base di ulteriori analisi scientifiche e delle consultazioni con le parti interessate svoltesi nel 2008, è opportuno adottare, oltre alle limitazioni di cattura, altre misure intese a regolamentare la pesca diretta e le catture accessorie di molva azzurra al fine di proteggere le aggregazioni riproduttive di tale specie nella zona CIEM VIa. (26) Studi scientifici hanno dimostrato che le attività di pesca praticate con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, è opportuno autorizzare tali attività di pesca a titolo transitorio a determinate condizioni. (27) Conformemente al verbale concordato di conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008, nei primi mesi del 2009 è necessario continuare a sottoporre a prove le misure tecniche per aumentare la selettività delle reti a strascico al fine di ridurre i rigetti di merlano nel Mare del Nord. (28) Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti occorre permettere il ricorso ai più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId. (29) È opportuno permettere l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone riservate alla protezione della specie nelle quali la pesca è vietata. (30) Sulla scorta del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), talune chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile della specie nella zona CIEM VIa. (31) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2009 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98. (32) Sulla scorta del parere del CSTEP è opportuno autorizzare nel 2009, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle zone CIEM IVc e IVb. (33) Al fine di garantire che le catture di melù effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate applicabili a tali navi. (34) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 40/2008 del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2009 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art.1 Oggetto Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni associate cui è subordinato il loro utilizzo. Esso fissa inoltre determinati limiti di sforzo e le condizioni associate per il gennaio 2010 nonché, per taluni stock antartici, le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE. Art.2 Ambito di applicazione 1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica: a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); nonché b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»). 2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione del punto 4.2 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato XI, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca. Art.3 Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per: a) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; b) «contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi; c) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato. Art.4 Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a) «zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; d) «Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7o23?48?O; e) «zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)», la zona definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; f) «zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale; g) «zona della convenzione NEAFC», le acque definite all'articolo 1 della convenzione acclusa alla decisione 81/ 608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale; h) «zona di regolamentazione NEAFC», le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC; i) «zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale; j) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; k) «zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale)», le zone definite nella decisione 2002/738/ CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale; l) «zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)», la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984; m) «zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004; n) «zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)», la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica; o) «zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)», la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano; p) «zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)», la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; q) «zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)», la zona definita nella decisione 2005/ 75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale; r) «acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering. CAPITOLO II POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE Art.5 Limiti di cattura e attribuzioni 1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I. 2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 11, 20 e 21. 3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID. 4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7% del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato. 5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2009. 6. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/ 2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2009. 7. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa e per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese. Art.6 Specie vietate Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — Squalo elefante (Cetorinhus maximus) — Pescecane (Carcharodon carcharias). Art.7 Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/ 2008; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. 2. Ai fini del riporto di contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico. Art.8 Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock 1. Dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui: a) all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e Vb; b) all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice; c) all'allegato IIC si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe; d) all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa. 2. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento (CE) n. 40/2008 continuano ad applicarsi. 3. La Commissione fissa lo sforzo di pesca per il 2009 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme previste ai punti 4 e 5 dell'allegato IID. 4. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2009 il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina. Art.9 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie 1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente: a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita. 2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti: a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco; oppure b) gli sgombri, se i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, ii) gli sgombri non superano il 10% del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. 3. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98. Art.10 Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa 1. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98, relativo al divieto di detenere a bordo aringhe in determinati casi, non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa. 2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. 3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa. 4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 3. Art.11 Limiti di accesso Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Art.12 Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca allorché i pescherecci comunitari sono ispezionati da ispettori comunitari, ispettori della Commissione e ispettori nazionali. Art.13 Misure tecniche e di controllo transitorie Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III. CAPITOLO III LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI AD ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DA PESCA DEI PAESI TERZI Art.14 Autorizzazione Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e agli articoli da 15 a 18 e da 22 a 27 del presente regolamento. Art.15 Specie vietate Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — Squalo elefante (Cetorinhus maximus) — Pescecane (Carcharodon carcharias). Art.16 Restrizioni geografiche 1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia. 3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese. Art.17 Transito in acque comunitarie Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti: a) le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura. Art.18 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito. Art.19 Misure tecniche e di controllo transitorie Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III. CAPITOLO IV AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELLE NAVI COMUNITARIE Art.20 Autorizzazioni di pesca e condizioni associate 1. Le seguenti navi comunitarie sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord: a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, b) navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure c) navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale. 2. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi comunitarie che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo sono fissati nella parte I dell'allegato IV. 3. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, sulla base dell' articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV. 4. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività. Art.21 Isole Færøer Le navi comunitarie titolari di un'autorizzazione per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer. CAPITOLO V AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI Art.22 Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca 1. Le navi da pesca di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque comunitarie. 2. L'autorizzazione di pesca rilasciata a una nave da pesca di un paese terzo operante nelle acque comunitarie deve essere tenuta a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo. Art.23 Domanda di autorizzazione di pesca Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008, la domanda di autorizzazione di pesca presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati: a) il nome della nave b) il numero di immatricolazione c) lettere e cifre esterne di identificazione d) il porto di registrazione e) il nome e l'indirizzo del proprietario o del noleggiatore f) la stazza lorda e la lunghezza fuori tutto g) la potenza motrice h) l'indicativo di chiamata e la frequenza radio i) il metodo di pesca previsto j) la zona di pesca prevista k) le specie che si intendono catturare l) il periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione. Art.24 Numero di autorizzazioni di pesca Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie sono fissati nella parte II dell'allegato IV. Art.25 Annullamento Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, le autorizzazioni di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni di pesca. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni di pesca da parte della Commissione. La validità delle nuove autorizzazioni di pesca decorre dalla data del rilascio. Art.26 Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca 1. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V. 2. Quando trasmettono informazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato. 3. Il paragrafo 2 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa. Art.27 Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese 1. Oltre alle condizioni stabilite al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, il rilascio di autorizzazioni per la pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per il proprietario della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo. 2. Oltre a soddisfare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PESCA NELLA ZONA DELLA CGPM SEZIONE 1 Misure di conservazione Art.28 Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2009 al 14 agosto 2009 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2010, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni: a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; b) il nome della nave; c) il numero di immatricolazione; d) la marcatura esterna di identificazione, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM. 3. Anteriormente al 1o novembre 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2008. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2010 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2009 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII. La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM. Art.29 Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde 1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti: a) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca» — 39° 27,72' N, 18° 10,74' E — 39° 27,80' N, 18° 26,68' E — 39° 11,16' N, 18° 32,58' E — 39° 11,16' N, 18° 04,28' E; b) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo» — 31o 30,00' N, 33o 10,00' E — 31° 30,00' N, 34° 00,00' E — 32° 00,00' N, 34° 00,00' E — 32° 00,00' N, 33° 10,00' E; c) Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene» — 33° 00,00' N, 32° 00,00' E — 33° 00,00' N, 33° 00,00' E — 34° 00,00' N, 33° 00,00' E — 34° 00,00' N, 32° 00,00' E. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari. Art.30 Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico nel Mar Mediterraneo 1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi. 2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007, le quali non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006. 3. Entro il 15 gennaio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1. 4. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti: a) il nome della nave; b) il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004; c) le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato VII e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato; d) il periodo di pesca autorizzato. 5. Se l'elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 4 non contiene modifiche rispetto a quello comunicato nel 2008, gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 gennaio 2009 dell'assenza di modifiche. 6. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM. SEZIONE 2 Trasmissione delle matrici statistiche Art.31 Trasmissione dei dati 1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009, i dati relativi ai compiti 1.1 e 1.2 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X. 2. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009 e nella misura del possibile, i dati relativi ai compiti 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X. 3. Per la presentazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati disponibile sul sito internet della CGPM (1). 4. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo. (1) http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164 CAPITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO Art.32 Dichiarazione delle catture 1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera una dichiarazione delle catture indicante i quantitativi di ippoglosso nero catturati dalle loro navi; tale dichiarazione è trasmessa anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di regolamentazione NAFO o dopo l'inizio della bordata di pesca. La dichiarazione è trasmessa ogni cinque giorni. Se si considera che le catture di ippoglosso nero notificate in conformità del paragrafo 1 abbiano raggiunto il 75% del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera, i comandanti trasmettono le dichiarazioni di cattura ogni tre giorni. 3. Al ricevimento delle dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le inoltrano alla Commissione, che trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO. Art.33 Misure di controllo supplementari 1. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero solo se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate o se l'accesso è stato autorizzato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 che detengano a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO comunicano al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata (ENT) nella zona di regolamentazione NAFO, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione stimata (longitudine/latitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca e l'ora di arrivo prevista in tale posizione. 3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca. 4. Se, all'entrata nella zona di regolamentazione, a una nave autorizzata a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 non è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3, tale nave può procedere alla pesca. La nave può inoltre procedere alla pesca senza che sia stata effettuata un'ispezione preliminare se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro tre ore dall'arrivo della nave al punto di controllo. CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI E AI TRASBORDI DI PESCE SURGELATO DOPO ESSERE STATO CATTURATO DA NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC Art.34 Controllo dello Stato di approdo Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (1), le procedure di cui al presente capitolo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di pesce surgelato dopo essere stato catturato da navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEAFC. Art.35 Porti designati Gli sbarchi e i trasbordi nelle acque comunitarie sono autorizzati solo nei porti designati. Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentite le operazioni di sbarco o di trasbordo di pesce di cui all'articolo 34. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati nel 2007 almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito internet. Art.36 Preavviso di entrata in portO 1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all'articolo 34 del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, la cui parte A è debitamente compilata come segue: a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture; b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente. 3. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia del formulario originale PSC 1 o PSC 2 recante nella parte B la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale. 4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui ai paragrafi 2 e 3 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti e al segretario della NEAFC. Art.37 Autorizzazione di sbarco o di trasbordo 1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti hanno confermato, inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, con la parte B debitamente compilata, che: a) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione; b) i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; c) le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; d) la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS. Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo. 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale. 3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o no lo sbarco o il trasbordo trasmettendo alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretario della NEAFC, una copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, con la parte C debitamente compilata. Art.38 Ispezioni 1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15% degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti da navi di paesi terzi, di cui all'articolo 34. 2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati. 3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività delle navi da pesca e a garantire che queste subiscano il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce. Art.39 Rapporti di ispezione 1. Ogni ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato IX. 2. Una copia di ogni rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, nonché alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC. 3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata. CAPITOLO IX DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR SEZIONE 1 Restrizioni e informazioni relative alle navi Art.40 Divieti e limiti di cattura 1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato X è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati. 2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XI nelle sottozone in esso indicate. SEZIONE 2 Pesca sperimentale Art.41 Regole di condotta per la pesca sperimentale Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di: a) adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS; b) tute termiche sufficienti per tutti a bordo; c) attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio; d) scorte di cibi, acqua dolce, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi; e) un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti. Art.42 Partecipazione alla pesca sperimentale 1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in uno Stato membro, notificate alla partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. 2. Nella divisione 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave alla volta. 3. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato XII. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna. 4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri. Art.43 Sistemi di notifica Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca: a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con la differenza che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di notifica, ai fini dell'immediata trasmissione alla CCAMLR. Nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b) le comunicazioni sono effettuate per SSRU; b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004; c) la dichiarazione del numero e del peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Art.44 Definizione di cala 1. Ai fini della presente sezione si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati. 2. Per essere designata come cala di ricerca: a) ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 5 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; c) per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a sei ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari. Art.45 Piani di ricerca Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le divisioni 58.4.1, 58.4.2.e 58.4.3b). Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti: a) al primo ingresso nella SSRU, le prime dieci cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2; le cale di ricerca sono effettuate sulle o in prossimità delle posizioni fornite dal segretariato della CCAMLR, sulla base di un campionamento casuale stratificato in zone prescritte all'interno di tale SSRU; b) le successive dieci cale, o dieci tonnellate di catture, se tale soglia viene raggiunta prima di portare a termine le dieci cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 44, paragrafo 2, le cale in questione possono anche essere designate come cale di ricerca; c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale; d) una volta concluse le 10 cale di ricerca con la terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU. Art.46 Piani di raccolta dei dati 1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2. e 58.4.3b). Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati: a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro b) tempi di innesco, di immersione e di salpamento c) numero e specie di pesci persi in superficie d) numero di ami innescati e) tipo di esca f) tasso di adescamento (in percentuale) g) tipo di amo. 2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale. Art.47 Programma di marcatura 1. Fatto salvo l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il Dissostichus spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla fine della campagna di pesca 2008/2009 ciascun peschereccio con palangari marca e libera la razza continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR. Tutte le razze marcate devono recare una doppia marcatura ed essere liberate vive. 3. Tutti i marchi per gli austromerluzzi e la razza utilizzati nella pesca sperimentale sono forniti dal segretariato della CCAMLR. Art.48 Osservatori scientifici 1. I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 42 hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna. 2. Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori della parte contraente CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia lo Stato membro sia la parte contraente CCAMLR interessata che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra. Art.49 Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2009/2010 1. Durante la campagna di pesca 2009/2010 possono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. In deroga all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR e alla Commissione entro il 1o giugno 2009 prima della riunione annuale della commissione della CCAMLR, immediatamente prima della campagna in cui intendono svolgere le attività di pesca, facendo uso del modulo di cui all'allegato XII del presente regolamento, per assicurare un adeguato riesame da parte della commissione della CCAMLR prima che le navi comincino a pescare nonché la forma della rete facendo uso del modulo di cui all'allegato XIII. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che dev'essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico. 3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano solo le navi battenti la loro bandiera al momento della notifica. 4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se la nave notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo: i) tutti i particolari sulla nave/sulle navi sostitutive di cui al paragrafo 2; ii) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. 5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR. Art.50 Limiti precauzionali di cattura per la pesca del krill antartico in certe sottozone 1. Il totale delle catture combinate di krill antartico nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è limitato a 3,47 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture di krill antartico nella divisione statistica 58.4.2 è limitato a 2,645 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca. 2. Fintantoché non è definita un'assegnazione del limite del totale delle catture tra unità di gestione più ridotte, sulla base del parere del Comitato scientifico, il totale delle catture combinate nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è ulteriormente limitato a 620 000 tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture nella divisione 58.4.2 è limitato a 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e a 192 000 tonnellate ad est di 55oE per ogni campagna di pesca. 3. La campagna di pesca ha inizio il 1o dicembre e finisce il 30 novembre dell'anno successivo. 4. I pescherecci che partecipano alla pesca del krill antartico nella divisione 58.4.2 hanno a bordo almeno un osservatore scientifico secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR o un osservatore scientifico nazionale che soddisfa i requisiti contenuti in tale programma e, laddove possibile, un osservatore scientifico supplementare per l'intera durata delle attività di pesca della campagna. Art.51 Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico 1. Le catture di krill antartico sono dichiarate ai sensi degli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) 601/2004. 2. Questa operazione di pesca del krill è effettuata conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) 600/2004. 3. I pescherecci usano dispositivi di esclusione dei mammiferi marini sulle reti da traino. 4. Quando il totale delle catture dichiarate per ogni campagna di pesca è superiore o pari all'80% della soglia di 620 000 tonnellate nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e di 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e di 192 000 tonnellate ad est di 55oE nella sottozona 58.4.2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004. 5. Nella campagna di pesca successiva a quella in cui il totale delle catture è stato superiore o pari all'80% della soglia di cui al paragrafo 2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004 quando il totale delle catture è superiore o pari al 50% di tale soglia. 6. Gli Stati membri comunicano al segretariato esecutivo della CCAMLR, con copia alla Commissione, il peso vivo totale di krill antartico catturato e perso. 7. Alla fine di ogni campagna di pesca gli Stati membri ricevono da ciascuna delle loro navi i dati per retata richiesti per completare il formulario CCAMLR sui dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo. Essi trasmettono tali dati, con il formulario C1 della CCAMLR per la pesca a strascico, al segretariato esecutivo della CCAMLR e alla Commissione non oltre il 1o aprile dell'anno successivo. Art.52 Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde 1. Ai fini del presente articolo si applica la definizione seguente. Per «rete da imbrocco» s'intende un gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale vicino alla superficie, a mezz'acqua o sul fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. La rete da imbrocco è munita di galleggianti nella parte superiore (lima da sughero) e, in generale, di pesi nella parte inferiore (lima da piombi). Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo («tramaglio») montati assieme sulle stesse funi perimetrali. Vari tipi di rete possono essere combinati in un unico attrezzo (ad es., tramaglio unito a rete da imbrocco). Questa rete può essere utilizzata sia da sola sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo («rete da posta fissa»), o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave («rete da posta derivante»). 2. L'utilizzo delle reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è vietato fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili impatti di questo attrezzo e la Commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso può essere utilizzato nella zona della convenzione CCAMLR. 3. La proposta di utilizzare reti da imbrocco a fini di ricerca scientifica in acque di profondità superiore a 100 metri è previamente notificata al comitato scientifico e deve essere approvata dalla Commissione prima dell'inizio della ricerca. 4. Le navi aventi a bordo reti da imbrocco che intendono transitare nella zona della convenzione CCAMLR devono comunicare in anticipo al segretariato la loro intenzione nonché le date previste di transito nella zona suddetta. Le navi in possesso di reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR che non abbiano provveduto a trasmettere tale notifica preventiva commettono un'infrazione alle presenti disposizioni. Art.53 Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini 1. Fatte salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano esclusivamente il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda. 2. Possono essere usati i seguenti pesi: a) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, b) pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, oppure c) pesi di acciaio pieno, non costituiti da maglie di catena, di almeno 5 kg intervallati a una distanza massima di 40 m. 3. Le navi che praticano esclusivamente il metodo con il palamito usano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del palamito. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi di acciaio pieno di almeno 5 kg. 4. Le navi che praticano sia il metodo spagnolo di cui al paragrafo 1, sia il metodo con il palamito di cui al paragrafo 3 usano: i) per il metodo spagnolo: palangaro zavorrato in conformità con il paragrafo 1; ii) per il metodo con il palamito: palamito zavorrato con pesi tradizionali di 8,5 kg o con pesi di acciaio di 5 kg fissati in prossimità dell'amo di tutti i braccioli del palamito intervallati ad una distanza massima di 80 m. Art.54 Chiusura di tutte le attività di pesca 1. A seguito della notifica, da parte del segretariato della CCAMLR, della chiusura di una attività di pesca, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella piccola unità di ricerca o in altre unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura, rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista. 2. Dal momento in cui la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti la data e l'ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica. 3. In caso di chiusura dell'attività di pesca tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua. 4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista per motivi connessi con i) la sicurezza della nave e dell'equipaggio, ii) difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli, iii) la copertura di ghiaccio marino oppure iv) la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico, la nave provvede ad informare lo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua. 5. Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, compresa ogni informazione pertinente, al più tardi alla riunione successiva della CCAMLR. La relazione definitiva valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere gli attrezzi da pesca dell'acqua: i) entro la data e l'ora di chiusura notificate e ii) appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4. 6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera o la nave informano il segretariato della CCAMLR e la Commissione. CAPITOLO X DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SEAFO SEZIONE 1 Autorizzazione delle navi Art.55 Autorizzazione delle navi 1. Entro il 1o giugno 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione, se possibile in formato elettronico, l'elenco delle loro navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO in quanto titolari di un'autorizzazione di pesca. 2. I proprietari delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità. 3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e di gestione. 4. Nessuna autorizzazione di pesca può essere concessa alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi proprietari non forniscano prove atte a dimostrare che i proprietari e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN. 5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni: a) il nome della nave, il numero di immatricolazione, le denominazioni precedenti (se conosciute) e il porto di immatricolazione b) la precedente bandiera (se del caso) c) l'indicativo internazionale di chiamata (se del caso) d) il nome e l'indirizzo del proprietario o dei proprietari e) il tipo di nave f) la lunghezza g) il nome e l'indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso) h) la stazza lorda, nonché i) la potenza del motore o dei motori principali. 6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano. Art.56 Obblighi delle navi autorizzate 1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione. 2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di immatricolazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo. Art.57 Navi non autorizzate 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO alle navi che non figurano nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione fattuale indicante che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgano attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i proprietari delle navi comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non comprese in detto elenco. SEZIONE 2 Trasbordi Art.58 Divieto di trasbordi in mare Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie che rientrano nell'ambito di applicazione di detta convenzione. Art.59 Trasbordi in porto 1. Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzate a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Alle navi comunitarie è consentito effettuare trasbordi soltanto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo. 2. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi. 3. Il comandante di una nave comunitaria che trasborda su un'altra nave (di seguito: la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica allo Stato di bandiera della nave ricevente, al momento del trasbordo, le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione SEAFO di trasbordo nel formato di cui alla parte I dell'allegato XIV. 4. Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni: — nome delle navi che effettuano il trasbordo — nome delle navi riceventi — quantitativo di ogni specie da trasbordare — data e porto del trasbordo. 5. Se il trasbordo è effettuato nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo e al termine del medesimo, i quantitativi delle catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia entro 24 ore alle stesse autorità la dichiarazione SEAFO di trasbordo. 6. Il comandante della nave comunitaria ricevente trasmette, 48 ore prima dello sbarco, la dichiarazione SEAFO di trasbordo alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui lo sbarco è effettuato. 7. Gli Stati membri adottano opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture dichiarate da ogni nave. 8. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare, nella zona della convenzione SEAFO, specie che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima comunicano entro il 1o giugno 2009 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati da navi battenti la loro bandiera. SEZIONE 3 Misure di conservazione per la gestione degli habitat e degli ecosistemi vulnerabili di acque profonde Art.60 Zone di divieto Nelle zone di seguito indicate è vietata qualsiasi attività di pesca di navi comunitarie avente per oggetto specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO: a) Sottodivisione A1 i) Dampier Seamount 10°00'S 02°00'O 10°00'S 00°00'E 12°00'S 02°00'O 12°00'S 00°00'E; ii) Malahit Guyot Seamount 11°00'S 02°00'O 11°00'S 04°00'O 13°00'S 02°00'O 13°00'S 04°00'O; b) Sottodivisione B1 Molloy Seamount 27°00'S 08°00'E 27°00'S 10°00'E 29°00'S 08°00'E 29°00'S 10°00'E; c) Divisione C i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount 37°00'S 13°00E 37°00'S 17°00'E 40°00'S 13°00E 40°00'S 17°00'E; ii) Africana Seamount 37°00'S 28°00E 37°00'S 30°00E 38°00'S 28°00E 38°00'S 30°00E; iii) Panzarini Seamount 39°00'S 11°00'E 39°00'S 13°00'E 41°00'S 11°00'E 41°00'S 13°00'E; d) Sottodivisione C1 i) Vema Seamount 31°00'S 08°00'E 31°00'S 09°00'E 32°00'S 08°00'E 32°00'S 09°00'E; ii) Wust Seamount 33°00'S 06°00'E 33°00'S 08°00'E 34°00'S 06°00'E 34°00'S 08°00'E; e) Divisione D i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts 41°00'S 06°00'O 41°00'S 03°00'E 44°00'S 06°00'O 44°00'S 03°00'E; ii) Schwabenland & Herdman Seamounts 44°00'S 01°00'O 44°00'S 02°00'E 47°00'S 01°00'O 47°00'S 02°00'E. Art.61 Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto 1. In una zona di divieto di cui all'articolo 60 non è consentita la ripresa dell'attività di pesca fino a quando lo Stato di bandiera non abbia identificato e cartografato gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nella zona, compresi montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d'acqua fredda, e valutato l'impatto che la ripresa delle attività di pesca eserciterà su tali ecosistemi marini vulnerabili. 2. Lo Stato di bandiera presenta alla Commissione, ai fini della trasmissione alla riunione annuale del comitato scientifico della SEAFO, i risultati dell'identificazione, della mappatura e della valutazione dell'impatto realizzate in conformità del paragrafo 1. 3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione programmi di ricerca in materia di pesca al fine di valutare l'impatto della attività di pesca sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e sugli habitat marini vulnerabili. SEZIONE 4 Misure volte a ridurre le catture accessorie di uccelli marini Art.62 Informazioni sulle interazioni con uccelli marini Entro il 1o giugno 2009 gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO. Art.63 Misure di attenuazione 1. Tutte le navi comunitarie che esercitano la pesca a sud del parallelo di latitudine 30o S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles): a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XIV; b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; c) ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. 2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico (1). Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata soltanto l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza. 3. È vietato riversare in mare scarti di pesce mentre le reti vengono gettate o calate. Tale pratica va evitata anche durante il recupero degli attrezzi. Laddove possibile, gli scarti vanno scaricati sul lato opposto a quello in cui vengono recuperati gli attrezzi. Per le navi o i tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo gli scarti di pesce occorre applicare un sistema per rimuovere gli ami dagli scarti e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini. 4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti atte a ridurre al minimo il periodo in cui queste si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua. 5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli. 6. Le navi comunitarie che, per la loro configurazione, non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo gli scarti di pesce o che non possono riversare gli scarti in mare dal lato opposto a quello in cui gli attrezzi vengono recuperati non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO. 7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello. (1) Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento all'ora GMT. SEZIONE 5 Misure tecniche Art.64 Misure per la protezione degli squali di acque profonde È vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO. SEZIONE 6 Controllo Art.65 Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (Dissostichus eleginoides) 1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di austromerluzzo catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione. 2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Art.66 Disposizioni speciali per il granchio rosso di fondale (Chaceon spp.) 1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di granchio rosso di fondale catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione. 2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Art.67 Disposizioni speciali per i berici (Beryx spp) 1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dei berici nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di berici catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione. 2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dei berici nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Art.68 Disposizioni speciali per il pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) 1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce specchio atlantico nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di pesce specchio atlantico catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione. 2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del pesce specchio atlantico nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Art.69 Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture 1. Le navi da pesca e le navi di ricerca autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, ed effettivamente attive nella stessa, trasmettono mediante VMS, o con altri mezzi adeguati, dichiarazioni di entrata, di cattura e di uscita alle autorità dello Stato membro di bandiera nonché, su richiesta di quest'ultimo, al segretario esecutivo della SEAFO. 2. La dichiarazione di entrata è effettuata al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e comprende la data e l'ora di entrata, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo per specie (codice FAO Alpha 3) espressi in chilogrammi di peso vivo. 3. La dichiarazione di cattura è effettuata per specie (codice FAO Alpha 3), in chilogrammi di peso vivo, al termine di ciascun mese civile. 4. La dichiarazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa indica la data e l'ora di uscita, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture per specie (codice FAO Alpha 3), espresse in chilogrammi di peso vivo, effettuate nella zona della convenzione SEAFO dall'inizio delle attività di pesca nella zona della convenzione SEAFO o dall'ultima dichiarazione di cattura. Art.70 Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock 1. Gli Stati membri provvedono affinché a bordo di tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e dedite alla cattura di specie coperte dalla convenzione SEAFO siano imbarcati osservatori scientifici qualificati. 2. Gli Stati membri chiedono che i dati raccolti dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera siano comunicati entro trenta giorni dall'uscita della nave dalla zona della convenzione SEAFO. I dati sono trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri trasmettono non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri trasmettono inoltre copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO. 3. Nella misura del possibile, le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte e verificate entro il 30 giugno 2009 da osservatori designati. Art.71 Avvistamento di navi di parti non contraenti 1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Devono essere comunicati, in particolare, i dati seguenti: a) il nome della nave b) il numero di immatricolazione della nave c) lo Stato di bandiera della nave d) qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata. 2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni, per conoscenza, al segretario esecutivo della SEAFO. SEZIONE 7 Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili Art.72 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «attività di pesca di fondo», le attività di pesca in cui gli attrezzi di pesca possono essere a contatto del fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca; 2) «zone di pesca di fondo esistenti», le zone in cui i dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili indicano che attività di pesca di fondo sono state svolte entro un periodo di riferimento tra il 1987 e il 2007; 3) «nuove zone di pesca di fondo», le zone nella zona di regolamentazione SEAFO diverse dalle zone di pesca di fondo esistenti; 4) «pesca sperimentale», la pesca effettuata in nuove zone di pesca di fondo; 5) «ecosistema marino»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale; 6) «ecosistema marino vulnerabile (EMV)»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca compresi scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più; 7) «effetti negativi significativi»: gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l'integrità dell'ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie; 8) «attrezzi di fondo»: attrezzi utilizzati durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole; 9) «scoperta di EMV», la scoperta da parte di una nave di organismi indicatori di EMV al di sopra della soglia di cattura per 100 kg di corallo vivo e/o 1 000 kg di spugna viva; 10) «organismi indicatori di EMV», i coralli e le spugne; 11) «specie di corallo indicatrici», antipatari, gorgonie, colonie di anemoni ceriantidi, lophelia e colonie di pennatule. Art.73 Individuazione delle zone di pesca di fondo esistenti Gli Stati membri con navi che hanno svolto attività di pesca di fondo nel periodo 1987-2007 nella zona della convenzione SEAFO sottopongono mappe complete delle zone di pesca esistenti alla Commissione entro il 1o aprile 2009. La Commissione trasmette senza indugio tali mappe al segretariato esecutivo SEAFO. Le mappe si basano su dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili e presentano una risoluzione spaziale e temporale quanto più precisa possibile. Art.74 Attività di pesca di fondo in nuove zone di pesca di fondo 1. A decorrere dal 1o novembre 2009, tutte le attività di pesca sperimentale o attività di pesca con attrezzi di fondo non utilizzati in precedenza nella zona di pesca esistente interessata saranno svolte in conformità con i requisiti stabiliti in un protocollo sulla pesca di fondo sperimentale. 2. Il protocollo sulla pesca di fondo sperimentale di cui al paragrafo 1 è elaborato da ciascuno Stato membro interessato e comprende: a) un piano di raccolta che illustri le specie bersaglio, date e zone. È presa in considerazione l'eventualità di restrizioni delle zone e dello sforzo per assicurare che la pesca si svolga gradualmente in una zona geografica limitata; b) ove possibile, una prima valutazione degli effetti conosciuti e previsti dell'attività di pesca di fondo sugli ecosistemi marini vulnerabili; c) un piano di attenuazione degli effetti, che comprenda misure per prevenire effetti negativi significativi per gli ecosistemi marini vulnerabili che si possono scoprire durante la pesca; d) un piano di monitoraggio delle catture che comprende la registrazione/comunicazione di tutte le specie catturate. La registrazione/comunicazione delle catture deve essere sufficientemente dettagliata per effettuare una valutazione dell'attività, se necessario; e) un piano di raccolta di dati per agevolare l'individuazione degli ecosistemi marini vulnerabili o delle specie marine vulnerabili nella zona di pesca. 3. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, la pesca sperimentale o le attività di pesca con attrezzi di fondo non utilizzati in precedenza nella zona di pesca esistente non iniziano fino a quando gli Stati membri non avranno trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 2 al Segretariato esecutivo SEAFO attraverso la Commissione. 4. Gli Stati membri trasmettono una relazione sui risultati delle attività di pesca di fondo al Segretariato SEAFO attraverso la Commissione. Art.75 Valutazione delle attività di pesca di fondo in zone nuove o esistenti 1. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono o intendono svolgere attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO effettuano una valutazione degli effetti conosciuti o previsti di tali attività sugli ecosistemi marini vulnerabili. Tale valutazione mira a stabilire se tali attività, tenuto conto della storia delle attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO, possono avere un effetto negativo significativo sugli ecosistemi marini vulnerabili. 2. Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i loro pescherecci. Tali informazioni scientifiche comprendono, ove disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di esistenza di tali ecosistemi. 3. Gli Stati membri trasmettono le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e al segretariato SEAFO quanto prima possibile e non oltre il 1o settembre 2009. Essi trasmettono anche una descrizione delle misure di attenuazione intese a prevenire effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili ed attuate in conformità con gli orientamenti elaborati, se del caso, dal comitato scientifico della SEAFO. Art.76 Osservatori scientifici 1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 70, gli Stati membri assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera e che praticano la pesca sperimentale conformemente all'articolo 74 abbiano un osservatore scientifico a bordo. Gli osservatori raccolgono dati in base a un protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili. 2. Gli osservatori che raccolgono dati in base al protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili di cui al paragrafo 1: a) controllano eventuali prove relative a EMV e la presenza di specie marine vulnerabili; b) registrano le seguenti informazioni per l'individuazione di EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore nelle schede tecniche; c) raccolgono campioni biologici rappresentativi dell'intera cattura. I campioni biologici sono raccolti e congelati se richiesto dall'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera o dalla Commissione; d) trasmettono i campioni all'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera al termine della bordata di pesca. Art.77 Scoperta di EMV 1. I pescherecci battenti bandiera comunitaria che esercitano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione della SEAFO osservano le seguenti disposizioni: a) se si sospetta la presenza di un EMV in base alle informazioni disponibili, in particolare se quantitativi significativi di organismi indicatori di EMV sono presenti nella cattura, i pescherecci quantificano la cattura di organismi indicatori di EMV. Gli osservatori impiegati conformemente all'articolo 74 identificano i coralli, le spugne e qualsiasi altro organismo indicatore di EMV al livello tassonomico più basso possibile, applicano il protocollo sul campionamento di cui all'articolo 74, paragrafo 2 e usano i moduli di campionamento delle catture della SEAFO. Gli osservatori presentano relazioni sintetiche SEAFO sulle bordate agli Stati membri di bandiera, i quali trasmettono senza indugio le informazioni al Segretariato della SEAFO tramite la Commissione; b) se è confermata la presenza di un EMV sulla base delle misure adottate a norma della lettera a), il comandante della nave: i) segnala il caso allo Stato membro di bandiera, il quale trasmette senza indugio le informazioni alla Commissione e al segretario esecutivo della SEAFO. La Commissione chiede immediatamente agli Stati membri di avvisare tutti i pescherecci comunitari autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione della SEAFO; ii) cessa la pesca, recupera gli attrezzi e si allontana di almeno due miglia nautiche dal limite della retata/cala nella direzione in cui, secondo tutte le fonti d'informazione disponibili, è meno probabile scoprire altri EMV. Qualsiasi ulteriore retata o cala deve essere parallela alla retata o cala al momento della scoperta. 2. In caso di presenza confermata di un EMV in nuove zone di pesca, la Commissione, in seguito a notifica da parte del segretario esecutivo della SEAFO, applica una chiusura temporanea in un raggio di due miglia nautiche intorno alla posizione segnalata a norma del paragrafo 1, lettera b). La posizione segnalata è quella indicata dalla nave e corrisponde al limite della retata o cala o ad un'altra posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina al punto esatto della scoperta. La chiusura temporanea si applica fino a quando il Segretariato della SEAFO comunica che la zona può essere riaperta. CAPITOLO XI DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA IOTC Art.78 Riduzione delle catture accessorie di uccelli marinI 1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla IOTC tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono copia di tali informazioni alla Commissione. 2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione. 3. Le navi della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 30o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche: a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dalla IOTC; b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; c) ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. 4. I pescherecci comunitari con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada con il «sistema di palangaro americano» e sono dotati di un dispositivo per calare le lenze sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 3. Art.79 Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale 1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue: ------------------------------------------------------------------------------- Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (GT) ------------------------------------------------------------------------------- Spagna | 22 | 61 400 ------------------------------------------------------------------------------- Francia | 21 | 31 467 ------------------------------------------------------------------------------- Italia | 1 | 2 137 ------------------------------------------------------------------------------- 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite. 4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC. 5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo. Art.80 Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco 1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue: ------------------------------------------------------------------------------- Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (GT) ------------------------------------------------------------------------------- Spagna | 27 | 11 600 ------------------------------------------------------------------------------- Francia | 25 | 1 940 ------------------------------------------------------------------------------- Portogallo | 26 | 10 100 ------------------------------------------------------------------------------- Regno Unito | 4 | 1 400 ------------------------------------------------------------------------------- 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite. 4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC. 5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo. CAPITOLO XII DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SPFO Art.81 Pesca pelagica — Limitazione della capacità 1. Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca nel 2007 limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2009 al livello totale di 63 000 GT nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale. 2. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno esercitato attività di pesca nel 2008, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2009 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca. 3. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO. 4. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione la presenza effettiva di loro navi nella zona SPFO nel 2009. Costituiscono mezzi di notifica le registrazioni VMS, le dichiarazioni di cattura e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto. 5. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche. 6. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche. Art.82 Pesca di fondo 1. Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca. 2. Gli Stati membri non estendono l'esercizio della pesca di fondo a nuove regioni della zona SPFO in cui tale attività non è attualmente praticata. 3. Le navi della Comunità sospendono la pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona SPFO in cui, nel corso delle operazioni di pesca, riscontrino segni della presenza di ecosistemi marini vulnerabili. Le navi della Comunità segnalano tale constatazione alle autorità dei rispettivi Stati di bandiera, alla Commissione e al segretariato provvisorio della SPFO, precisando l'ubicazione e il tipo di ecosistema, affinché possano essere adottate opportune misure in relazione al sito considerato. 4. Gli Stati membri designano osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera che pratica o intende praticare attività di pesca a strascico nella zona SPFO e assicurano un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera dedite ad altre attività di pesca di fondo nella zona SPFO. Art.83 Raccolta e condivisione dei dati Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati. CAPITOLO XIII DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA WCPFC Art.84 Limitazioni dello sforzo di pesca Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione. Art.85 Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) 1. Nella parte della zona della WCPFC situata tra 20o N e 20o S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti a circuizione che usano FAD tra le ore 00h00 del 1o agosto 2009 e le ore 24h00 del 30 settembre 2009. Durante tale periodo una nave con rete a circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore per controllare che in nessun caso essa: — usa o appronta un FAD o dispositivi elettronici correlati; — pesca su banchi avvalendosi di FAD. 2. Tutte le navi con reti a circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della WCPFC di cui al primo paragrafo, prima frase, tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutto il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato. 3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi: — nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce — il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o — in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione. Art.86 Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce 1. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della WCPFC elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e di tonno albacora. 2. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono presentati alla Commissione entro il 5 ottobre 2009. Sulla base di tali piani di gestione la Commissione presenta al segretariato della WCPFC, entro il 31 dicembre 2009, un piano di gestione comunitario. Art.87 Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada 1. Il numero massimo delle navi della Comunità che praticano la pesca del pesce spada nelle acque a sud di 20o S della zona della WCPFC è fissato a 14. La partecipazione della Comunità è limitata alle navi battenti bandiera spagnola. 2. Il limite del totale delle catture per il pesce spada nella zona di cui al paragrafo 1 è fissato a 3 107 tonnellate. CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA ICCAT Art.88 Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini 1. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e alla Commissione. 2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione. 3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 20o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche: a) i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dall'ICCAT; b) i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 20o S; c) ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; d) tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. 4. In deroga al paragrafo 3, i pescherecci comunitari con palangari che praticano la pesca del pesce spada possono utilizzare palangari monofilamento a condizione che tali pescherecci: a) posizionino i palangari durante il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; b) utilizzino un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dal gancio in modo da ottimizzare i livelli di immersione. Art.89 Istituzione di un fermo stagionale/una zona di divieto per la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci piccoli, la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo è vietata dal 1o ottobre al 30 novembre 2009. Art.90 Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico Le catture accidentali di pesce spada dell'Atlantico, che non abbia la taglia richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 520/2007, sono tollerate entro un massimo del 15%, espresso in numero di individui per sbarco, delle catture totali di pesce spada della nave interessata. Art.91 Squali 1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per ridurre la mortalità per pesca nella pesca dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale. 2. Le navi comunitarie reimmettono immediatamente in acqua, vivi e indenni, gli squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT, quando vengono accostati per essere issati a bordo della nave. Le catture accidentali e le reimmissioni in acqua del pescato vivo sono registrate nel giornale di bordo. Art.92 Periodi di divieto della pesca del tonno rosso 1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza totale superiore a 24 metri è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre. In deroga al primo comma, nella zona delimitata ad ovest dal meridiano 10o O e a nord dal parallelo 42o N, la pesca in questione è vietata per detti pescherecci dal 1o febbraio al 31 luglio. 2. La pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile. 3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e da imbarcazioni con lenze trainate è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 5. La pesca ricreativa e la pesca sportiva del tonno rosso sono vietate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. Art.93 Pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso Gli Stati membri destinano, nell'ambito dei contingenti assegnati loro nell'allegato ID, un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva. CAPITOLO XV ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE Art.94 Atlantico settentrionale Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XV. CAPITOLO XVI DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI ALLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE D'ALTURA DEL MARE DI BERING Art.95 Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering. CAPITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI Art.96 Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento. Art.97 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2009, l'articolo 40 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC. All.1 Allegato in corso di preparazione |
Antonio Raffone |