Reg.Cod.Nav. Artt. 489 - 497

 


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 489 - 497

Libro quarto

Disposizioni processuali

Titolo IV

Dell' esecuzione forzata e delle misure cautelari

Capo I

Dell' amministrazione della nave pignorata

Art. 489 - Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori

1. Il curatore della nave provvede all' esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali è stata fatta ingiunzione. Egli può richiedere un acconto per spese, da prelevarsi, con decreto del giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, del capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, sull' importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi giudiziari.

2. Il curatore non può esercitare la ritenzione sulle somme ricosse per il compenso e per le spese e può chiedere la liquidazione al giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, al capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, il quale vi provvede con decreto.

3. Il decreto costituisce titolo esecutivo per l' eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro colui ad istanza del quale fu disposta l' amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso per l' ingiunzione.

Art. 490 - Cessione del nolo, degli accessori e degli altri valori

Il cancelliere cura la registrazione del processo verbale di cessione del nolo e dei crediti di cui all' ultimo comma dell' articolo 652 del codice, ne dà avviso ai creditori ipotecari, se a questi non è stato ancora notificato il ricorso per l' ordinanza di vendita, e deposita il prezzo nelle forme dei depositi giudiziari.

Art. 491 - Omologazione del rendiconto

1. Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all' articolo 652 del codice, il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.

2. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti. Il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, dispone l' audizione delle parti a norma dell' articolo 485 del codice di procedura civile.

3. Risolte le eventuali contestazioni, il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile e può disporre l' assegnazione del sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile.

Art. 492 - Distribuzione delle somme ricavate

1. Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore all' importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, ne dispone l' assegnazione secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile e dichiara la chiusura del processo di esecuzione.

2. Se il sopravanzo eccede l' importo dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell' esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell' ufficio giudiziario competente per l' esecuzione, ne dispone l' assegnazione al debitore o al terzo che ha subito l' espropriazione.

Capo II

Dell' amministrazione della nave sequestrata

Art. 493 - Competenza

La competenza a disporre l' amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice investito del giudizio di convalida del sequestro.

Art. 494 - Istanza

L' istanza per l' amministrazione della nave sequestrata è proposta con ricorso al capo dell' ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell' articolo 485 del codice di procedura civile, l' audizione degli interessati avanti a quest' ultimo.

Art. 495 - Riscossione e cessione del nolo, degli accessori e di altri valori

Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.

Art. 496 - Omologazione del rendiconto

1. Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all' articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.

2. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l' audizione a norma dell' articolo 485 del codice di procedura civile.

3. Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.

Art. 497 - Revoca del sequestro

Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore all' importo del credito, che ha dato causa al sequestro, e delle spese, si applica l' articolo 684 del codice di procedura civile.


Antonio Raffone