Reg.Cod.Nav. Artt. 500 - 514


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 500 - 514

Libro quinto

Disposizioni penali e disciplinari

Titolo II

Disposizioni processuali

Art. 500 - Registri degli uffici circondariali

1. Per l' esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:

1) delle sentenze e dei decreti di condanna;

2) delle cause penali;

3) delle denuncie, rapporti e referti;

4) dei reati denunciati alle autorità giudiziarie;

5) delle contravvenzioni;

6) delle spese di giustizia anticipate dall' erario;

7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.

2. Per la tutela dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.

Art. 501 - Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario

1. Le funzioni di cancelliere nell' ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottoufficiale del corpo delle capitanerie di porto. In caso di mancanza o di impedimento dell' ufficiale o del sottoufficiale designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente.

2. Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di questi, dall' ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.

Art. 502 - Richiesta per atti di istruzione

Il capo del circondario, nei procedimenti di sua competenza, può rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo del circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.

Art. 503 - Anticipazione di spese di giustizia

L' anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell' erario è fatta dall' amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 504 - Competenza per l' esecuzione

L' esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario è affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l' ufficio portuale che ha emesso la condanna.

Art. 505 - Trasmissione di sentenza di condanna

A cura del cancelliere dell' ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa all' ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perché ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell' autorità giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l' applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall' abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.

Art. 506 - Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie

Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l' esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l' articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull' eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.

Art. 507 - Pagamento della somma per l' oblazione

1. Il pagamento della somma per l' oblazione e delle spese a norma dell' articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.

2. Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l' oblazione deve contenere l' invito all' interessato a ritirare l' ordine di introito per eseguire il pagamento.

3. Nell' ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell' articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.

Art. 508 - Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari

1. Agli effetti dell' articolo 1086 del codice, la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale, al fondo per l' assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

2. L' autorità che procede all' esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell' ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell' articolo 1252 del codice i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.

Libro quinto

Disposizioni penali e disciplinari

Titolo III

Del procedimento disciplinare

Art. 509 - Infrazioni disciplinari dei componenti dell' equipaggio

Le pene disciplinari per i componenti dell' equipaggio, previste dei numeri 1 e 2 dell' articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l' infrazione è stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l' infrazione è stata commessa a bordo.

Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non può essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell' articolo 1249 del codice, è esercitato dal comandante della nave.

Art. 510 - Rapporto all' autorità marittima

Il comandante della nave è tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell' equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma dell' articolo precedente, il comandante della nave è tenuto a fare rapporto dell' infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.

Art. 511 - Registro e comunicazione delle pene disciplinari

1. Gli uffici delle autorità marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.

2. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.

Art. 512 - Menzione sul giornale nautico di pene disciplinari

Il comandante della nave militare, che abbia inflitto, a norma dell' articolo 1249 del codice, pene disciplinari al componente dell' equipaggio di una nave mercantile, ne fa menzione sul giornale generale e di contabilità della nave sulla quale è imbarcata la persona cui è stata inflitta la pena.

Art. 513 - Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare

1. La contestazione degli addebiti prevista dall' articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario del fatto.

2. L' invito deve contenere l' assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni dalla data dei ricevimento della raccomandata. In tale termine l' interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni ed altre prove.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 514 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente libro si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, le disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa penale.


Antonio Raffone