Reg.Cod.Nav. Artt. 538 - 540

 


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 538

Libro sesto

Disposizioni transitorie e complementari

Titolo V

Navigazione da diporto

Art. 538 - Navigazione da diporto

Le persone autorizzate a comandare navi da diporto a termini dell' articolo 57 del codice per la marina mercantile devono munirsi delle abilitazioni prescritte dagli articoli 402 e seguenti del presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 539

Libro sesto

Disposizioni transitorie e complementari

Titolo VI

Esercizio della navigazione

Art. 539 - Dichiarazione di armatore

Chi anteriormente alla data dell' entrata in vigore del presente regolamento è stato dichiarato armatore, a termini dell' articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all' articolo 265 del codice della navigazione.


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 540

Libro sesto

Disposizioni transitorie e complementari

Titolo VII

Disposizioni processuali

Art. 540 - Membri delle commissioni d' inchiesta già in carica

I membri delle commissioni d' inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s' intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.

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Antonio Raffone